PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2016 - REGIONE SARDEGNA

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2016 - REGIONE SARDEGNA

TITOLO III 
Autorizzazioni e deroghe 
Art. 8
(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali) 
1) La pratica strettamente agricola e selvicoltural e di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli 
temporaneamente improduttivi, è consentita:

a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;

b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 
agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale 
competente per territorio;

c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel per
iodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione,rilasciata dall’Ispettorato forestale 
competente, esclusivamente nei territori dove le pr
ecipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione 
accidentale delle fiamme;

d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite i Sindaci dei Comuni competenti per 
territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestal
i dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati 
che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.

2) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal 
Piano Regionale antincendi. 
3) L’abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell’anno,
alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco. 
4) I periodi sopraindicati possono essere modificat
i con le stesse modalità di cui all’art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso. 
5) La pratica agricola e selvicolturale di cui al p
resente articolo è altresì soggetta alle seguenti 
normative: 
a. disposizioni regionali per l’attuazione del regi
me di condizionalità limitatamente alle aree 
a seminativo; 
b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza co
munitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE; 
c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e
b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l’uso di fuochi all’aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

 

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20-05-2016 meteoiglesias.it ©